Limite assenze
REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(DPR 122/2009)
Approvato dal Collegio Docenti del 20/03/2013
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO il D. Lgs. 59/2004 che all'art. 11, comma 1, recita:
"Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite";
VISTO il D.P.R. 122/2009 che all'art. 2 comma 10 recita:
"Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate";
RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;
DELIBERA
di adottare il seguente Regolamento sulle deroghe del limite massimo delle assenze:
ART. 1 - Calcolo della percentuale di assenze
Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Successivamente ogni docente dovrà raffrontare le assenze di ciascuno studente con l'ammontare complessivo annuale delle lezioni previste per tale disciplina.
L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Ciascun docente, effettuato mensilmente il calcolo delle assenze relativo alla propria disciplina, dovrà fornire i dati al coordinatore di classe per la verifica complessiva del totale delle assenze.
Sono computate come ore di assenza:
- Le entrate alla seconda ora di lezione;
- Le uscite in anticipo;
- La non frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate e a tutte le attività organizzate dalla scuola e inserite nel POF..
Con "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", si deve intendere che, per riconoscere la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali (laboratori opzionali, strumento musicale, ecc.) che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno studente.
Occorre pertanto calcolare i tre quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio (30 ore, 30+2 ore, 36 ore) e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.
ART. 2 - Programmi di apprendimento personalizzati
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola ( art. 11 D.P.R. 122/2009).
ART. 3 - Superamento del limite di assenze
Il superamento del limite del 25% di assenze in una disciplina, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dell'art. 4, comporta per gli studenti delle classi terze l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di stato, mentre per gli studenti delle altre classi potrà comportare, a giudizio del Consiglio di classe, la sospensione del giudizio.
ART.4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga.
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate.
Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
- Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, anche certificati dal medico di famiglia), visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie, lutti dei componenti del nucleo familiare);
- Assenze o uscite anticipate per attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (massimo il 10%);
- Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola o alle quali la scuola ha aderito (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di orientamento, stage, partecipazione a concorsi e manifestazioni, ecc …);
- Assenze per raggiungere, in prossimità di festività particolarmente sentite, familiari lontani;
Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, anche attraverso autocertificazioni dei genitori o degli esercenti la patria potestà, a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
ART.5 - Bonus sulle assenze
Le ore scolastiche svolte in attività di recupero, in progetti del POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente, costituiscono un bonus del 20% per lo studente da portare in riduzione delle assenze legate alle materie di riferimento. Il bonus si acquisisce a condizione che il corso sia stato frequentato per almeno due terzi dell'intero ammontare.
ART. 6 - Casi non contemplati
I casi eccezionali non contemplati dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nel Consigli di Classe.
ART. 7 - Giustificazioni
Tutte le giustificazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata), effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Pubblicato il 18-04-2023