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Valutazione studenti

                            

La Valutazione degli alunni: criteri e modalità

Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/2018.

Le prove Invalsi per la classe terza della scuola secondaria di primo grado sono diventate prova necessaria per l'accesso all'esame di stato, ma non concorrono alla valutazione degli studenti.

Il D.M. 172 del 4/12/2020 ha modificato le modalità di valutazione degli alunni della scuola primaria, sostituendo la valutazione espressa in voti con la valuatzione basata su giudizi.

            

La valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, mentre per la scuola primaria viene espressa collegialmente dai docenti di classe mediante giudizio.

La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 16 maggio 2018, ha deliberato una serie di criteri valutativi condivisi, frutto di un lungo lavoro collegiale, al fine di garantire equità e trasparenza, e stimolare una partecipazione attiva e consapevole degli alunni, in primo luogo, e delle famiglie.

Per la scuola primaria il Collegio dei docenti ha effettuato durante gli a.s. 2020-21 e 2021-22:

  • la revisione dei curricoli
  • l'inserimento della disciplina Educazione Civica (anche per la scuola secondaria)
  • il corso di formazione sulla nuova valutazione
  • la definizione dei criteri valuativi descrittivi per disciplina 

                        

Valutazione degli apprendimenti

a)  È stata definita la corrispondenza tra votazione in decimi e livello di apprendimento. Ad ogni voto (dal 4 al 10) è stato fatto corrispondere la descrizione del livello di apprendimento, prendendo in considerazione le conoscenze, le abilità, l’applicazione e l’impegno.

 b) Sono stati deliberati i criteri di valutazione degli apprendimenti delle discipline:

Scuola primaria:

 I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio

d) Avanzato.

I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:

                   

a) L’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;

b) La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire

c) Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;

d) La continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

    

I livelli di apprendimento sono definiti tenendo conto della combinazione delle dimensioni e del percorso di apprendimento dell'alunno:

Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.

Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.   

                       

                                 

Valutazione del comportamento

Sono stati scelti alcuni indicatori fondamentali, a cui sono stati fatti corrispondere dei descrittori di comportamento. Il giudizio sintetico coincide col descrittore maggiormente selezionato. In caso di parità si sceglie il giudizio più positivo.

               

Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato

Fermo restando che la non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria può avvenire solo in casi “eccezionali e comprovati da specifica motivazione”, l’eventualità della non ammissione si configura, comunque e sempre, come un percorso condiviso fra scuola e famiglia.

L’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di un voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione

Nella scuola secondaria, la non ammissione è prevista, per legge (art. 5 d. lgs. 62/2017), nel caso di frequenza inferiore ai tre quarti del monte ore annuale di lezione, salvo le motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti (pubblicate di seguito).

 Il Consiglio di Classe, basandosi sui criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e che qui si pubblicano, può deliberare, con decisione assunta a maggioranza, la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.

                  

Descrizione dei processi formativi e del livello globale di apprendimento

Il D. lgs n. 62 del 13 aprile 2017 stabilisce che, per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale sia integrata con la descrizione dei processi formativi, espressi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale, e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.

A tal fine il Collegio dei docenti ha individuato cinque indicatori che permettono di delineare un profilo generale dello studente. Ogni indicatore è, a sua volta, declinato in quattro descrittori che ne articolano i livelli. I descrittori possono essere modificati e adattati al singolo alunno per meglio descriverne lo sviluppo culturale, personale e sociale.

        

Deroghe al limite minimo di frequenza nella scuola secondaria

                  

Criteri per la determinazione del voto di ammissione all’Esame di Stato

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'TNVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche interiore a 6/10.

Pubblicato il 18-04-2023